I procedimenti amministrativi riguardano un insieme eterogeneo di atti tutti riconducibili comunque ad un decreto dell’Autorità Ecclesiastica, Vescovo, Superiore Religioso, Dicastero Romano ecc.
Si distinguono i 3 momenti. La prima fase, detta anche remonstratio, si svolge davanti allo stesso autore dell’atto e richiede che colui che si senta gravato ricorra entro il termine perentorio di 10 giorni. La seconda fase si svolge davanti al Dicastero competente (Congregazione per il Clero, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Dicastero per i Laici, Congregazione per l’Evangelizzazione ecc. In questo caso colui che si senta gravato dall’atto deve ricorrere entro il termine perentorio di 15 giorni. La terza ed ultima fase è quella propriamente processuale e si svolge davanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che deve essere adito entro il termine perentorio di 60 giorni.
Durante la remonstratio e il ricorso gerarchico si possono presentare tutte le motivazioni riguardanti la legittimità e l’opportunità dell’atto impugnato ovvero al merito del ricorso. Davanti alla Segnatura Apostolica, al contrario, si potranno addurre solo motivazioni in decernendo et in procedendo relative all’illegittimità dell’atto.
Davanti al Dicastero Romano e sino alla concordanza davanti alla Segnatura Apostolica è possibile richiedere anche il risarcimento dei danni patiti dall’atto illegittimo.
Solo gli avvocati della Curia Romana e della Santa Sede possono patrocinare tali procedimenti.