Che cosa è l'annullamento di matrimonio?
In realtà non è corretto parlare di annullamento di un matrimonio religioso perché si può annullare solo ciò che è venuto ad esistenza, mentre oggetto del processo canonico di nullità è verificare che il Sacramento nuziale non sia mai venuto ad esistenza. E’ corretto, quindi, parlare di sentenza di nullità di matrimonio, con la quale un tribunale ecclesiastico dichiara nullo un matrimonio celebrato in chiesa.
I figli subiscono delle conseguenze dalla dichiarazione di nullità di matrimonio?
Assolutamente no. I figli sono e rimangono, sia per la Chiesa che per lo Stato, legittimi, continuano a godere degli stessi diritti e verso di loro permangono gli stessi doveri assunti a norma del diritto canonico e civile.
Si può chiedere la nullità anche quando la convivenza matrimoniale è durata molti anni?
Si. La nullità attiene alla validità o meno del sacramento al momento delle nozze e non è determinata dalla durata della convivenza nuziale.
Solo i ricchi possono fare una causa di nullità di matrimonio?
Assolutamente no. Coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche possono chiedere, presentando idonea documentazione, il gratuito patrocinio e gli sarà quindi nominato dal tribunale un patrono d’ufficio. In altri casi la parte può chiedere la riduzione delle spese e/o la loro rateizzazione oppure potrà chiedere alla parrocchia o al servizio Caritas di contribuire al pagamento delle spese processuali ed eventualmente dell’onorario dell’avvocato scegliendosi così un patrono di fiducia.
A quanto ammontano le spese processuali?
Nei tribunali ecclesiastici italiani, e per il processus brevior, le spese processuali a carico della parte attrice sono di 525,00€, quelle dovute dalla parte convenuta ammontano a 262,50.
Presso la Rota Romana non ci sono spese per chi si avvale di un patrono d’ufficio, concesso a richiesta a prescindere dalle condizioni economiche della parte. Le spese a carico di coloro che si avvalgono di un patrono di fiducia sono determinate dal Giudice, sulla base della condizione economica della parte e del lavoro svolto dal tribunale.
Nelle cause di inconsumazione (matrimonio rato e non consumato) le spese ammontano a circa 800,00€ nella fase diocesana ed altrettante davanti alla Rota Romana
Davanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica le spese sono 1550,00€ per la prima fase e 1050,00€ per quella davanti al collegio.
Qual è l'onorario dell'avvocato?
Presso i tribunali ecclesiastici italiani l’onorario dell’avvocato di fiducia, in primo grado, per una causa di nullità di matrimonio deve essere compreso tra i 1600,00€ e i 3000,00€, oltre spese e oneri di legge, suddivisibili in più tranche. Nell’eventuale fase di appello da € 604 fino ad un massimo di € 1.207, oltre spese ed oneri di legge.
Presso la Rota Romana l’onorario dell’avvocato di fiducia deve essere compreso, generalmente, tra i 2.000,00€ e i 5.000,00€, oltre spese ed oneri di legge.
Per le cause amministrative e penali davanti ai tribunali diocesani, ai Dicasteri Romani e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica l’onorario è determinato dal tariffario dello Stato Città del Vaticano.
A seguito di sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, perdo il diritto all'assegno di mantenimento?
La sentenza canonica di nullità di per sé non incide sugli effetti patrimoniali statuiti in sede di separazione e/o di divorzio. In caso di delibazione della stessa (cioè del riconoscimento da parte dello Ordinamento Italiano della sentenza canonica di nullità), non vi è alcuna conseguenza in relazione all’assegno di mantenimento se è già intervenuto divorzio con sentenza passata in giudicato.
Marito e moglie devono entrambi partecipare al giudizio di nullità di matrimonio?
È auspicabile che entrambe le parti partecipino, eventualmente anche presentando domanda congiunta, ma non è necessario. Se la parte convenuta non risponde alla convocazione del Tribunale ecclesiastico o dichiara di non voler partecipare, la causa va avanti anche in sua assenza. La parte convenuta ha comunque sempre, in qualunque momento del giudizio, il diritto di costituirsi in giudizio. In questo caso è preferibile che nomini un avvocato.
Entrambi i coniugi, invece, devono necessariamente presentare domanda congiunta qualora vogliano avvalersi del processus brevior.
Chi è il patrono?
È l’avvocato deputato alla difesa tecnica della parte nel processo di nullità. La parte lo sceglie liberamente tra gli avvocati rotali (che possono patrocinare nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo) o tra quelli abilitati da un solo tribunale o, infine, tra i patroni stabili di cui alcuni tribunali si possono dotare. Con il patrono di fiducia la parte instaura un rapporto personale e fiduciario, confermato dal mandato procuratorio. Il patrono ha elevate competenze professionali essendo necessariamente un avvocato rotale o, solo eccezionalmente, un vero esperto in diritto canonico. In Italia operano circa 150 avvocati rotali con una presenza capillare in tutto il territorio.
Presso la Rota Romana possono patrocinare solo gli avvocati rotali iscritti all’albo. Attualmente essi sono circa 300 in tutto il mondo.
Presso i Dicasteri Romani e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica possono patrocinare solo gli avvocati della Curia Romana e gli avvocati della Santa Sede. Attualmente essi sono circa 15 in tutto il mondo.
Presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause relative ai c.d. delicta graviora, possono patrocinare gli avvocati veramente esperti nella materia.
Chi è l'avvocato rotale, della Curia Romana e della Santa Sede?
L’avvocato rotale un professionista che ha concluso un lungo corso di studi conseguendo presso un’università pontificia il dottorato in diritto canonico e, presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, il diploma triennale al termine dello Studio Rotale.
L’avvocato della Curia Romana o della Santa Sede è un avvocato rotale, veramente esperto anche in diritto amministrativo, nominato dal Papa ed inserito in un apposito elenco per patrocinare presso i Dicasteri della Curia Romana e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Posso scegliere un qualsiasi avvocato di fiducia?
Per patrocinare una causa di nullità di matrimonio o una causa penale si può scegliere un qualsiasi avvocato rotale residente in qualsiasi parte del mondo o un avvocato non rotale ma iscritto nell’albo del tribunale che si intenda adire. Eventualmente il tribunale può chiedere anche la costituzione di un procuratore in loco.
Per patrocinare una causa amministrativa si può scegliere solo un avvocato inserito nell’albo degli avvocati della Curia Romana o della Santa Sede.
Dove posso trovare l'elenco degli avvocati?
Molti tribunali hanno un sito internet in cui sono indicati gli avvocati iscritti oppure si può chiedere in diocesi o presso il tribunale ecclesiastico stesso l’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio. Si può anche richiedere presso talune associazioni o consultori familiari l’elenco degli avvocati che offrono gratuitamente la consulenza preliminare.
Presso la Rota Romana è custodito l’albo degli avvocati rotali, che possono patrocinare nei tribunali di tutto il mondo.
L’elenco degli avvocati della Curia Romana e della Santa Sede è riportato nell’Annuario Vaticano e viene fornito anche dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Come faccio a sapere se posso introdurre una causa?
Solo un avvocato rotale, un patrono stabile o un avvocato abilitato in un tribunale ecclesiastico può verificare l’esistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per introdurre una causa di nullità di matrimonio. La legge canonica consente che la parte possa stare in giudizio personalmente, è tuttavia opportuna la nomina di un avvocato perché questi la assista, la rappresenti ed in sostanza la accompagni con competenza e professionalità in un percorso di estrema importanza sia giuridica che personale quale il processo di nullità canonica. Ed infatti, attualmente, in Italia solo l’avvocato potrà redigere il libello con il quale è richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio per uno o più motivi specifici da esso individuati.
Il ricorso contro un atto amministrativo può essere presentato dalla parte stessa senza l’assistenza di un avvocato, il cui intervento sarà necessario solo davanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La complessità della materia e la presenza di termini perentori, però, consigliano di rivolgersi quanto prima, almeno sin dal procedimento amministrativo davanti ad un Dicastero Romano, ad un avvocato della Curia Romana o della Santa Sede ad evitare di pregiudicare irreparabilmente l’esito della richiesta o della difesa.
Quali sono i motivi di nullità di matrimonio?
I motivi sono molteplici ed indicati tassativamente dal Codice di Diritto Canonico. Tra questi i più frequenti sono: esclusione della indissolubilità di matrimonio (cioè la riserva di ricorrere al divorzio nel caso la convivenza vada male), esclusione della prole, esclusione della fedeltà coniugale, violenza, dolo, errore, condizione, varie forme di incapacità per immaturità psico-affettiva, alcolismo, tossicodipendenza, disturbo dipendente di personalità, narcisismo, mancanza di libertà interna, ecc. specificando che tali situazioni devono essere presenti al momento del consenso nuziale.
Quali documenti sono necessari?
Per introdurre una causa di nullità di matrimonio, oltre alle certificazioni richieste dai singoli tribunali, sarà sempre necessario produrre: il mandato procuratorio per l’avvocato, l’atto di matrimonio in copia esattamente conforme all’originale, il certificato di matrimonio richiesto al comune, copia della sentenza di divorzio o separazione, certificato di residenza di uno o entrambi i coniugi, elenco dei testimoni che possano confermare quanto dichiarato e ritenuto utile dall’avvocato. A ciò potrà poi essere opportuno allegare ulteriore documentazione suggerita dall’avvocato.
Per i ricorsi amministrativi è sempre necessario allegare il decreto impugnato, oltre ad eventuali altri documenti ritenuti utili dall’avvocato.
Come faccio a sapere qual è il tribunale competente per una causa di nullità di matrimonio?
L’avvocato saprà sicuramente indicare il, o i tribunali competenti alla trattazione della causa o eventualmente suggerire un processus brevior davanti al Vescovo.
Il tribunale della Rota Romana di norma è solo tribunale di appello.
Quanto dura una causa?
Dipende dal tipo di giudizio e quale organo eventualmente si adisca.
Per le cause di nullità di matrimonio si passa dai 2-3 mesi di un processus brevior davanti al Vescovo ai 18-24 mesi per il primo grado di una causa ordinaria.
In Rota le cause di nullità di matrimonio durano approssimativamente 12-36 mesi, mentre le c.d. cause iurium durano decisamente di più.
Nei Dicasteri Romani e presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica i contenziosi amministrativi variano da pochi mesi a 2-3 anni,
I tempi sono comunque meramente indicativi e variano da tribunale a tribunale e secondo la complessità della causa.
Che cosa è un processus brevior?
Come dice il nome è un processo “più breve” che si svolge davanti al Vescovo quando entrambi i coniugi siano d’accordo e la nullità del matrimonio sia talmente evidente, da consentire un’istruttoria con tempi più ridotti rispetto al processo ordinario. Non è, dunque, applicabile a tutte le situazioni e dovrà essere un avvocato a verificare se ne esistano i presupposti e preparare la richiesta.
Dopo la causa di nullità di matrimonio potrò risposarmi in chiesa?
La sentenza affermativa divenuta esecutiva, e quindi non più appellabile, dà la possibilità di accedere ai Sacramenti e risposarsi in chiesa, a meno che non sia apposto un divieto di passare a nuove nozze religiose. In questo caso per risposarsi in chiesa è necessaria un’ulteriore brevissima procedura amministrativa che tolga tale divieto, in cui non è richiesta la presenza di un avvocato.
Se non sono d'accordo con la sentenza cosa posso fare?
Contro una sentenza affermativa di primo grado di nullità di matrimonio, può appellare la parte convenuta o il Difensore del Vincolo del tribunale entro 15 giorni dalla notifica della sentenza. Contro una sentenza negativa di primo grado può appellare la parte attrice. Se nessuno propone appello contro una sentenza affermativa, questa diventa esecutiva. In casi eccezionali, che l’avvocato potrà verificare, si può ricorrere anche contro una sentenza esecutiva presentando nova causae propositio al Tribunale della Rota Romana.
Contro una decisione penale della Congregazione per la Dottrina della Fede, si può appellare alla Feria IV del medesimo Dicastero, che deciderà in via definitiva.
Contro il decreto di un Dicastero Romano si può ricorrere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che deciderà in via definitiva.
In qualunque stadio del processo e anche dopo una sentenza definitiva, la parte può ricorrere in via straordinaria al Papa.
Amoris Laetitia indica una via alternativa al cosiddetto "annullamento di matrimonio"?
No. Amoris Laetitia suggerisce un cammino di discernimento che precede e/o accompagna il giudizio di nullità di matrimonio, ma non lo sostituisce. Solo questo, infatti, può dare la possibilità di risposarsi in chiesa.
Quali cause si trattano presso i tribunali diocesani o interdiocesani e presso la Rota Romana?
I tribunali diocesani, interdiocesani e la Rota Romana per lo più trattano cause inerenti la nullità di matrimonio. Ma possono essere introdotte anche cause penali o c.d. Iurium, avente ad oggetto, ad esempio, risarcimento danni, diritti di proprietà ecc.
Quali cause si trattano presso la Segnatura Apostolica?
Presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica si trattano le querele di nullità avverso le sentenze della Rota Romana o i ricorsi avverso i decreti emanati dai Dicasteri Romani in materia di: soppressione di parrocchie, riduzione ad uso profano delle chiese, dimissione o esclaustrazione imposta a religiosi, soppressione di associazioni, divieto di esercizio delle facoltà sacerdotali, rimozione e trasferimento di parroci ecc.
Quali cause si trattano presso la Congregazione per la Dottrina della Fede?
Si trattano i c.d. delicta graviora, ovvero i delitti più gravi come, ad esempio, gli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili compiuti da chierici, comportanti la dimissione dallo stato clericale.